OSPEDALE SAN ROCCO, FERIE RESIDUE, IL NURSIND SCRIVE A MORETTA

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Il Segretario Territoriale del Nursind, Antonio Eliseo ha inviato una nota al direttore sanitario del Presidio Ospedaliero del San Rocco di Sessa Aurunca, in cui fa riferimento ad una circolare di quest’ultimo, in cui si invita il Personale Dipendente a pianificare l’utilizzo delle ferie residue inerenti l’anno 2019 presentando le domande entro e non oltre il 15/11/2019 per la fruizione delle stesse. La nota è stata invita anche al direttore generale dell’Asl dottor Ferdinando Russo.

“Questa Organizzazione resta basita – si legge nella nota del Nursind-rispetto a tale nota per due ordini di motivi. L’azzeramento delle ferie può avvenire nei 18 mesi successivi all’anno di riferimento, quindi le ferie 2019 possono essere fruite fino a giugno 2021. Se il personale (secondo la nota Moretta), deve azzerare il residuo ferie entro la chiusura dell’anno solare, non crede che si possa correre il rischio di trovarsi richieste di ferie da parte del personale tutte cadenzate nello stesso periodo temporale, che va dal 20 dicembre al 31/12/2019? Ciò determinerebbe una diminuzione della presenza del personale in servizio che provocherà la chiusura o la riduzione delle attività assistenziali. Le chiedo: questo territorio può permettersi una riduzione dei Lea? Oppure dobbiamo dedurre che stiate ipotizzando di chiudere l’Ospedale Sessano?  La circolare che il Moretta cita riguarda tutta la Asl o solo il San Rocco? Inoltre Dottor Russo perché non deputare tutto quel personale infermieristico che sosta in quella Direzione Sanitaria all’assistenza?”

2 Commenti

  1. P.S. : Conseguentemente la disciplina dei CCNL in materia di ferie è sempre valida ed efficace, deve essere quindi rispettata come vincolo negoziale. I termini di fruizione delle ferie previsti dai CCNL del comparto sanità devono, quindi, ritenersi prevalenti rispetto a quelli previsti dal D.Lgs.n.66/2003, nel testo modificato dal D.Lgs.n.213/2004, per la esplicita salvaguardia disciplina contrattuale contenuta nel citati decreti; indicazioni in tal senso si ricavano dai contenuti della circolare n.8/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

  2. ??????? Entro 18 mesi ?????? ma quando mai eheheheheeh.Art. 1.
    Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

    1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2 dell’articolo 2 sono soppresse le parole: «delle Forze armate e di polizia,» e «ordine e sicurezza pubblica, di difesa e»;
    b) al comma 3 dell’articolo 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non si applicano, altresi’, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonche’ agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attivita’ operative specificamente istituzionali.»;
    c) al comma 5 dell’articolo 4, le parole: «alla scadenza del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento»;
    d) il comma 1 dell’articolo 10, e’ sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione
    NB. TALE PERIODO SALVO QUANTO PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA CHE PER I DIPENDENTI PUBBLICI DEVONO ESSERE FRUITE ENTRO IL 31 DICEMBRE E PROROGATE SALVO ESIGENZE ENTRO IL PRIMO SEMESTRE.

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