ASL, SI NOMINA IL GENERALE E POI… SI SCELGONO I SOLDATI…

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(f.n.) – E’ prassi consolidata, anche se difficilmente digeribile, che le nomine dei Dg delle Asl e delle AO,  siano di stretta pertinenza politica,  “pertinenza” che abbraccia una gamma coreografica di intrecci e legami, che vanno dalla famiglia alle amicizie, dai comparati ai commarati,  dagli obblighi elettorali alle promesse in vista di…insomma una miriade variopinta di situazioni che, ovviamente con il merito e le capacità professionali non hanno nulla da dividere…della serie: della sanità in sé… macchissenefrega? Detto questo,  saremmo interessati anzi fortemente interessati, a conoscere a quale delle categorie su esposte, appartenga il direttore generale dell’Asl Caserta, Ferdinando Russo, tenendo inoltre presente che alle categorie, si aggiungono le sottocategorie che automaticamente vengono costituite per agilità di lettura ed individuazione delle tipologie di  riferimento…quindi troviamo la categoria del “nonvedononsentononparlo”, quella del “”firmoezitto” quella del “sonoquaperfregarti” e quella riconosciuta come la più importante che è quella del “nonfaredomandelasciatuttocometroviesoprattuttonondarefastidio”. Il dottor Russo sembra essere una persona molto discreta e al di là delle firme in calce alle delibere, che fioccano impunemente all’Albo Pretorio, nonostante le aperte contraddizioni e le fantastiche anomalie dei contenuti, non offre spunti alla cronaca…la domanda sorge spontanea …ma siamo sicuri che il Dg ci sia?.  Dicono di sì…E se è vero che c’è, siamo sicuri che legga le carte?, siamo sicuri che gliele facciano vedere?, anche se…quando un direttore generale firma una delibera,  dovrebbe almeno riflettere per una frazione di secondo, onde evitare di finire dritto e di diritto in una delle categorie di cui sopra. Il preambolo è obbligatorio, perché vorremmo sapere se il dg Russo ricorda che con Delibera 237 del 16 ottobre u.s. è stato indetto un Avviso Interno, per titoli e colloquio, per la formulazione di un elenco di candidati a ricoprire l’incarico di Direttori di Distretto e che nei termini previsti, sono state prodotte decine di domande di partecipazione e che ad oggi non è stata pubblicata alcuna Delibera di nomina dei Componenti la Commissione per la selezione interna…e qualora il dottor Russo ricordasse quanto timidamente sopra riportato alla sua attenzione, ci vorrebbe spiegare come mai,  a soli 10 giorni dalla Delibera di indizione selezione, spunta la Delibera 303 del 28 ottobre u.s. che riporta solamente l’oggetto: Provvedimenti per il dottor Luigi Caterino, ma, viva la trasparenza, priva di relativo allegato e come mai, nella stessa data, con delibera 304, viene nominato Coordinatore per le attività di tutti I distretti, il dottor Vincenzo Iodice, già Direttore del Distretto n. 19 di Lusciano? E come mai con Delibera 316 del 28 ottobre u.s. che revoca la Delibera 303 di cui non esiste allegato ma con cui, si presume si fosse attribuita indennità ex Art. 18 al dottor Luigi Caterino  e contestualmente lo si nomina Direttore del Distretto n. 18 di Succivo? Ed ancora… saremmo curiosi di conoscere il motivo per cui la stessa indennità revocata al dottor Caterino sia stata invece precedentemente riconosciuta al dottor Giovanni Infante quale sostituto per il distretto 12 di Caserta. Ed infine, sempre veleggiando attraverso le categorie, alla scelta di quella cui presumibilmente dovrebbe afferire il direttore generale, gli chiediamo come mai il dottor Enzo Iodice ed il dottor Luigi Caterino, sono stati nominati sul campo Generale e Primo Attendente, prima che venisse espletata la selezione prevista ed alla quale dovranno sottoporsi gli altri peones? Hasta la suerte!

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  1. LEGGE 8 novembre 2012, n. 189
    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute. (12G0212)
    (GU n. 263 del 10-11-2012 – Suppl. Ordinario n. 201)
    Per il conferimento dell’incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15-septies”; e) all’articolo 15-ter, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facolta’ di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu’ breve”; e-bis) all’articolo 15-septies, comma 1, primo periodo, le parole: “entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza,” sono sostituite dalle seguenti: “rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto”; e-ter) all’articolo 15-septies, comma 2, le parole da: “non superiore” fino a: “dirigenza professionale, tecnica e amministrativa” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonche’ al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto”.
    Un ultima riflessione. Dal 25 giugno 2015, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.81/2015, non è più possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto ai sensi degli artt-61-69bis del Decreto Legislativo 276/2003.
    I contratti di questo tipo già stipulati a tale data, continueranno ad essere normati in base alla disciplina previgente.
    A partire dal 1° gennaio 2016, le collaborazioni di tipo parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo sono considerate come lavoro subordinato, qualora si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro. Ciò vale anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme, comprese quelle digitali (Decreto Legge n.101/2019). CORDIALITA’

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