ASL, IL SIGNIFICATO DI UNA SENTENZA E L’OSTINAZIONE DEL MIOPE

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(f.n.) – Nonostante la disapprovazione degli Unti del Privilegio, che ambirebbero alla totale abulia del mondo circostante, nei confronti di quanto accade, molti di noi, fortunatamente, non riescono a non pensare e la spinta incontrollabile che nasce dalla ricerca di verità, refrattaria ad ogni blandizie o minaccia, induce alla riflessione, al giudizio…Ed è per questo che siamo rimasti addirittura interdetti dalla rapidità con cui la direzione dell’Asl di Caserta, ha presentato ricorso avverso alla sentenza 227/2022 favorevole al ricorso del dottor Luigi Di Lorenzo, direttore della UOC di Cardiologia Utic del San Rocco di Sessa Aurunca, contro l’Asl, della cui esistenza peraltro eravamo all’oscuro. Ce la va sans dire che, una tale celerità, in tempi come questi, in cui prioritario è, sempre e comunque, il contenimento della pandemia nonché la migliore e più qualificata assistenza ai pazienti covid e no covid, tanto è vero che, non si è ancora provveduto a convocare la commissione disciplinare a seguito dell’episodio, assai squalificante, di cui si è reso protagonista il dottor Arcangelo Correra, che avrebbe assestato un ceffone al dottor Antonio Di Patria, tale celerità nell’impugnare una sentenza quindi, dicevamo, è apparsa assai originale…tanto da spingerci a cercarla questa famosa sentenza!, e a leggerla!…cosa che puntualmente abbiamo fatto con la massima attenzione e dalla stessa si evince che:

la procedura avviata dall’ASL CE con la nota del Direttore Generale prot. 295765 del 06.12.2016 non è rispettosa delle disposizioni richiamate, con riferimento all’avvio della procedura ed alla pubblicità che deve essere garantita all’indizione della stessa, alla nomina e alla formazione della Commissione esaminatrice. Essa risulta altresì compiuta in violazione dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, in quanto la graduatoria è stata stilata sulla base dei soli titoli, pretermettendo la verifica delle competenze mediante apposito colloquio. Pertanto, deve affermarsi la violazione delle regole di buona fede e correttezza, che si impongono ad ogni datore di lavoro, e, prima ancora, i principi costituzionali di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. Quanto esposto sinora comporta altresì che l’illegittimità della deliberazione n. 1082 del 30.3.2018 con il quale è stato disposto il rinnovo dell’incarico conferito mediante la procedura ritenuta illegittima, sul quale si riverberano senza dubbio i vizi dell’originario incarico conferito a sua volta sulla base di una procedura viziata. Il ricorso va quindi accolto nei limiti sinora indicati e va dichiarata per le ragioni esposte l’illegittimità degli atti adottati dal datore di lavoro.”

Omissis

“Laddove sia accertata l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione per violazione dei principi di correttezza e buona fede, può riconoscersi il diritto del candidato che ne sia stato leso a essere risarcito del danno da responsabilità precontrattuale (cfr. Cass., sez. un.,15764/2011. Più di recente Cass., sez. lav., ord. 26615/2019)”.

Secondo quanto affermato dal giudice del Lavoro, qualche domanda sorge spontanea, non vi pare?,  e qualcuno dovrebbe rispondere, o no?

1) Per quale motivo il commissario Giuseppe Matarazzo prima e il Dg Mario De Biasio poi, hanno messo in atto una serie di violazioni di legge pur di sistemare il dottor Fattore al Moscati di Aversa, evitandogli peraltro di sostenere un regolare concorso pubblico?

2) Perché oggi il Dg Ferdinando Russo, venuto a conoscenza, tramite la sentenza dell’illegittimità della procedura, si rende complice dei suoi predecessori proponendo un appello, invece di mettere riparo alle loro illegittimità, come ci si aspetterebbe da un buon amministratore pubblico?

3) Chi è il dottor Fattore per il quale, tanti pubblici amministratori sono disposti a rischiare la faccia, e non solo, pur di tutelarne l’illegittima posizione?

4) Qualora al dottor Luigi Di Lorenzo venisse riconosciuto un risarcimento dei danni subiti, come lo stesso magistrato suggerisce nella sentenza, perché tale risarcimento dovrebbe provenire dalle casse pubbliche e non essere addebitato agli amministratori che hanno sbagliato?

5) Le parcelle degli avvocati interni ed esterni vengono remunerate con denaro pubblico che si sarebbe risparmiato qualora si fosse rispettata la regolarità

delle procedure. Perché non si tiene conto di questo particolare?

6) Per quale ragione un onesto professionista come il dottor Di Lorenzo, dovrebbe sottoporsi ad un decennio di liti legali per vedere riconosciuto un suo sacrosanto diritto, magari quando è ormai in pensione, mentre un abusivo gode dei benefici dell’operato di amministratori, che hanno agito illegittimamente?

Infine è appena il caso di evidenziare che nella tanto vituperata prima repubblica se la politica voleva favorire un candidato, bandiva un regolare concorso pubblico e lo faceva vincere al predestinato, evitando tutti questi strascichi legali. Questi signori di oggi invece, hanno sostituito il potere con l’arroganza del: comando io e faccio ciò che voglio fregandomene di tutto e di tutti e passando sulla testa degli uomini e delle leggi….Decisamente non potevamo fare a meno di condividere con voi queste riflessioni e sapete perché?, perché la sconfitta del malaffare, del torbido, dell’ambiguità, a pare nostro, inizia dal ragionamento. Hasta la vista companeros!