2^ PUNTATA – ASL DI CASERTA, LA IPOTIZZATA “CORRUZIONE DELL’ANTICORRUZIONE”

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Che l’Art. 21 della Costituzione sia sacro ed inviolabile, non vi è alcun dubbio e quindi non può e non deve essere messo in discussione. Premesso ciò, assistiamo però a forme di manipolazione e condizionamento dell’informazione incontestabili. Al punto tale che, oggi, le cosiddette “fake news”, sono al centro dell’attenzione anche dei governi quali possibili cause di ipotetici rischi per l’establishment degli stessi. Tanto a tutti i livelli. Nazionali, regionali, comunali o aziendali. Gli attacchi puntuali del Presidente De Luca agli Organi di Informazione ne sono la più volgare testimonianza. Tanto per parlare delle cose a noi vicine. Bisogna, però, per onestà intellettuale, ricordare come un compianto noto esponente del mondo del giornalismo, andava spesso affermando che: “i giornalisti sono coloro che informano, ma che spesso non si informano”. Mai affermazione fu tanto illuminante per la trattazione de Il Cerusico, il quale giornalista non è, ma allo stesso tempo attento osservatore. Da tempo, infatti, osservando osservando, si è accorto che, solo ed esclusivamente di domenica (quando i quotidiani sono più seguiti), il Direttore Generale dell’Asl di Caserta, Mario De Biasio, si fa ospitare con una lenzuolata di spazio e fotografia su altra stampa, attraverso la quale celebra le sue azioni gestionali (autoreferenzialità). L’ultima, è di domenica 11 marzo c.a. dove annuncia a pieno titolo “Piano speciale in 3 ospedali: 350 nuovi posti letto”. Con una mirabiliante e trionfalistica esposizione dei fatti (autoreferenzialità), infatti, annuncia che per l’Ospedale Moscati di Aversa, sono stati previsti e stanziati ben 25.000.000,00 di euro per l’attivazione di 84 nuovi posti letto ed adeguamenti vari strutturali del nosocomio; per l’Ospedale di Maddaloni ben 14.500.000,00 di euro per stesse motivazioni; per l’Ospedale di San Felice a Cancello circa 8.000.000,00 di euro.

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    informazione disinformata

Il tutto per un totale di spesa di 47 milioni di euro. Della qual cosa torneremo con un più esaustivo intervento.

Fin qui, nulla quaestio. Senonchè, dovendo dare un senso a quella paventata “Corruzione dell’anticorruzione” che tanto tormenta Il Cerusico, andando a leggere la delibera di riferimento di questa cascata di milioni, la n. 246 del 23.02.2018 per intenderci, chi ritroviamo come RUP (Responsabile Unico del Procedimento)? Un certo Geometra! E chi è costui? Il Geometra, a leggere le cronache dell’epoca, fu oggetto di “una sentenza, pesantissima, di primo grado, la n° 250/2012, frutto della Camera di Consiglio della Corte dei Conti di Napoli, tenutasi il giorno 23 novembre 2011, che lo condannava a pagare in solido la somma di 223mila, 992 euro e 57 centesimi. Questo accadeva in quanto la Corte dei Conti aveva ritenuto che il suddetto geometra si fosse attribuito compensi (271.000,00 euro) su un lavoro (in qualità di RUP!!!) di ben 113milioni di euro, mai effettuato, per la realizzazione del DEA di II livello di Capua”.

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sì, però, ma, siccome……

Ora fatta eccezione per ogni legittimo ricorso, appello, e seguenti atti di conciliazione, Il Cerusico, trovasi ancora una volta di fronte a quell’italico giustificazionismo (si, però, ma, siccome….) che non è confacente con la propria rettezza morale e professionale, la qual cosa, gli ha procurato nel corso della sua esistenza non pochi contrasti e contorsioni fisiche e psicologiche a causa della propria indiscussa coerenza con l’onestà. Infatti, va a rileggersi il Decreto legislativo, 08/04/2013 n° 39, G.U. 19/04/2013, Anticorruzione: stop a dirigenti pubblici condannati per reati contro Pa che all’ Art. 3 sulla Inconferibilita’ di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, comma 4, recita: “Nei casi di cui all’ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconfutabilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l’esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E’ in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche’ alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo….(RUP)”. Poi, con la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione: “Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale”. Primo turbamento. Se poi, Il Cerusico, vuole soffermarsi sul capitolo “Rotazione degli incarichi Dirigenziali e non”, previsto al fine di una tanto decantata prevenzione della corruzione è proprio il tutto e il contrario di tutto: “Le indicazioni fornite dal Piano anticorruzione, unitamente alla riforma in atto della dirigenza pubblica, imporranno alle amministrazioni di far ruotare obbligatoriamente le proprie figure dirigenziali, anche negli enti in cui ne sono previste poche, in quanto la fungibilità della posizione non andrà più vista solo all’interno dell’ente, ma si aprirà su un ruolo dirigenziale ampio su cui effettuare il successivo conferimento. In altri termini le amministrazioni, saranno ormai vincolate dal citato obbligo di rotazione tale che, se su una precisa posizione dirigenziale dovessero presentarsi diversi candidati, sarebbe difficile da parte dell’ente confermare il proprio dirigente che sia restato per un periodo superiore al massimo consentito (4 anni + 2 di rinnovo motivato). E, come in quel film,…..non ci resta che piangere! Infatti proprio l’ANAC, contraddicendo se stessa, con la delibera n. 13 depositata il 6 febbraio 2015, dichiara che: “le modalità attuative della rotazione dei dipendenti sono rimesse all’autonoma determinazione degli enti che devono però rispettare alcuni limiti: oggettivi, in quanto è necessario comunque assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, garantendo la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, specie a elevato contenuto tecnico, pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico”. Infatti, fatta la legge, trovato l’inganno, ecco che un Ente Regionale così risolve i suoi problemi: Piano Anticorruzione Ente Pubblico 2017-2019, Art.6. Indicazione dei criteri di rotazione del personale. “L’ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all’art. 16, comma 1, lett. I-quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata. La dotazione organica dell’ente è limitata e non consente, di fatto, l’applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili. In ogni caso l’ente attiverà ogni iniziativa utile (mobilità, comando, ecc.) per assicurare l’attuazione della misura”. Bla, bla, bla. D’altronde, come eliminare la corruzione se anche per il Codice Antimafia pone “genesi e dubbi sulla sua efficacia”? Nato per spezzare i legami tra cosche e politica, punendo severamente la corruzione, ha diviso i giuristi. “Perché se aiuta a gestire con trasparenza i beni confiscati e a prevenire infiltrazioni, molti temono che ponga limiti le libertà dei singoli”. L’inchiesta di L43 in collaborazione con Riparte il futuro. E, ancora, «Senso di impunità che, purtroppo non pare nascere dal nulla, ma ha il suo fondamento nei limiti oggettivi e riscontrati dei poteri di controllo, e degli stessi poteri giudiziari» (Procura di Messina). Si, ma, però, siccome…..

 

Conclusioni finali. Egr. Dott. De Biasio, in virtù di quali virtuosi esempi, i dipendenti debbono patologicamente attenersi a quelli che sono i dettami del Codice di Comportamento dei Dipendenti della P.A.? Egregi colleghi, perché continuare a leggere lenzuolate di autoreferenzialità, quando si rischia di diventare (inconsapevolmente?) veicoli di fake news? Perché il cittadino ed il dipendente devono temere una “giusta” punizione quando l’amministratore della cosa pubblica si crogiola nel «Senso di impunità che, purtroppo non pare nascere dal nulla, ma ha il suo fondamento nei limiti oggettivi e riscontrati dei poteri di controllo, e degli stessi poteri giudiziari»?