RICONOSCIUTA LA CORRETTA ADOZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICA, CHE GIUSTIFICA L’IMPOSIZIONE DEL TRIBUTO DI BONIFICA AL COMUNE DI MONTORO

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consorzio bonifica sarno RICONOSCIUTA LA CORRETTA ADOZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICA, CHE GIUSTIFICA L’IMPOSIZIONE DEL TRIBUTO DI BONIFICA AL COMUNE DI MONTOROUn immobile inserito nel vigente ed efficace Piano di Classifica di un Consorzio di Bonifica giustifica l’imposizione del tributo da parte dell’ente sul proprietario. Tale inserimento – che pure deve rispondere a precisi criteri, ovvero alla corresponsione dei benefici arrecati dalle opere di bonifica all’immobile oggetto dell’imposizione – può essere contestato, ma con onere della prova del mancato beneficio a carico del contribuente. E quando questi si limita al rilievo formale della presunta inefficacia del Piano di classifica e del non ricevere benefici, senza provare alcunché – né sul piano della forma né della sostanza – soccombe e deve pagare il tributo.

È quanto stabilito dalla 9° sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno – con la sentenza del 16 dicembre 2020, recentemente notificata al Consorzio di bonifica integrale Comprensorio Sarno ed al Comune di Montoro e con la quale ha riconosciuto la fondatezza dell’utilizzo da parte del Consorzio Sarno del Piano di Classifica del 1996 sui tributi di bonifica annualità dal 2014 al 2018, pure essendo intervenuta la legge regionale  n.4/2003 sul riordino dei Consorzi di bonifica che programmava l’adozione di nuovi perimetri consortili e nuovi piani di classifica.

In primo grado, la Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva accolto il ricorso del Comune di Montoro contro i tributi imposti dal Consorzio Sarno, al quale veniva addebitata l’inefficacia del Piano di classifica e la mancanza di prove del beneficio ottenuto dagli immobili. E il Consorzio Sarno era ricorso in appello.

E la sentenza di secondo grado ha ribaltato completamente il responso della Commissione tributaria provinciale.

Tutto questo perché la legge regionale n.4/2003 è “in difetto di una disciplina transitoria intertemporale”. Per altro, i giudici della Commissione tributaria regionale fanno notare che per la sentenza dalla Corte di Cassazione n.17066 del 2010 “deve ancora considerarsi applicabile la disciplina previgente, si che essa legge abrogante non abbia alcun rilievo ai fini dell’efficacia del Piano.”

Non solo, il Comune di Montoro aveva anche eccepito di non aver percepito alcun beneficio dalle opere di bonifica, benefici non dimostrati dal Consorzio. Ma su tanto la Commissione tributaria regionale è stata categorica: “l’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza esonera dall’onere della prova del beneficio ricavato”, così rinviando alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.968 del 30 gennaio 1998.

Ma c’è di più: la Commissione di secondo grado ha ritenuto applicabile alla fattispecie dedotta in appello i pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione n. 13169/2014 e n. 17560/2016, secondo i quali: “l’inserzione nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica implica una presunzione di vantaggio ex artt. 860 Codice Civile e 10 del Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215”.

Infine, nel ribadire come “in tema di contributi consortili per opere di bonifica ai sensi dall’articolo 10 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 2015, l’obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario e che non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva” i giudici della Commissione tributaria regionale non hanno ravvisato nel ricorso del Comune di Montoro nessuna prova contraria rispetto al beneficio previsto dall’inserimento degli immobili gravati nel Piano di Classifica. Una prova contraria ammessa ma che dovrebbe consistere solo “nella dimostrazione che il Consorzio non provveda neppure al normale esercizio e alla normale manutenzione delle opere idrauliche esistenti.” E che è del tutto mancata. Pertanto l’appello del Consorzio di bonifica Sarno è stato accolto.