COMPORTAMENTO ANTISINDACALE, IL GIUDICE DA RAGIONE ALLA FIALS E CONDANNA L’ASL DI CASERTA

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Il Giudice dà torto all’Azienda Sanitaria Locale Caserta, con un’importante sentenza che condanna il comportamento “antisindacale” dell’ex Direttore Generale, dott. Ferdinando Russo. La segreteria Provinciale della FIALS, difesa dagli Avv.ti Francesco Stabile, Marco e Matilde Paratone, ha vinto il ricorso. È stato necessario l’intervento del Giudice per ripristinare anche all’ASL di Caserta il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza e per restituire a tutti i lavoratori la dignità calpestata. Per lungo tempo, la FIALS ha chiesto all’ex Direttore Generale, dott. Ferdinando Russo, di attuare quanto previsto nel contratto integrativo Aziendale, approvato con delibera n° 998 del 31/07/2020. L’ex Direttore Generale ha sempre finto di non sentire, disconoscendo tutto quanto previsto (e approvato) contrattualmente in merito alla regolamentazione degli incarichi di funzione per il personale del comparto sanità, in totale dispregio delle procedure previste.

Il dott. Russo è giunto finanche ad approvare un nuovo Regolamento per “l’affidamento, valutazione e revoca degli incarichi di finzione del personale comparto”, con delibera n° 1629/2021, sostituendo “in toto” quanto sottoscritto precedentemente dallo stesso, in accordo con le OO.SS, nel Contratto Integrativo Aziendale, assumendo, così, una evidente condotta antisindacale. Tale comportamento ha costretto la FIALS ad adire le vie legali per vedere tutelati i diritti dei lavoratori, tanto che il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Maria Caroppoli, rilevata la fondatezza delle doglianze, con articolata e complessa decisione, accogliendo le argomentazioni prospettate dai difensori dell’O.S. ha, tra le altre cose, scritto “questo Tribunale ritiene che la valutazione della legittimità o meno del comportamento assunto dalla Azienda datrice passi essenzialmente attraverso l’indagine sulla correttezza dell’atto deliberativo, segnatamente quello con cui la datrice di lavoro ha di fatto rideterminato le modalità di attribuzione degli incarichi e delle relative indennità di funzione. Pacifica, nella adozione della delibera in oggetto, la mancanza di preventivo accordo con le RSU, non sussistono, ad avviso del giudicante dubbi sulla sussistenza di un obbligo di tal fatta in capo alla Amministrazione procedente e, quindi, sulla antisindacalità della relativa condotta omissiva” e di conseguenza ha ordinato “all’Azienda Sanitaria Locale di Casella la rimozione degli effetti descritti”.

Il Giudice ha, altresì, condannato l’Asl al pagamento delle spese di lite.

La FIALS, orgogliosa di aver restituito dignità a tutti i lavoratori, assicura che continuerà in ogni sede a tutelare i loro diritti e a contrastare l’errata convinzione di chi percepisce la presenza delle rappresentanze sindacali come un’indebita “ingerenza” nel proprio operato, anziché il pieno esercizio di quelle prerogative sindacali costituzionali, suggellate nella normativa a tutela dei lavoratori.