DIRITTO AL VOTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ:TUTTO CIÒ CHE BISOGNA SAPERE

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disabili al voto DIRITTO AL VOTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ:TUTTO CIÒ CHE BISOGNA SAPERE
Un diritto per ciascuno: nessuno escluso

Domenica 25 settembre si vota per il rinnovo del Parlamento ed è giusto chiarire quanto dispone la legge in materia di diritto al voto da parte delle persone disabili, impossibilitate a spostarsi per votare in modo autonomo, in caso di presenza di barriere architettoniche o problemi di più serio impedimento condizionato da problemi di cecità, ricovero presso strutture ospedaliere, varie o altre condizioni. Innanzitutto per accedere a tali modalità di voto non è necessario essere in possesso di riconoscimento di invalidità o riconoscimento del livello dell’ handicap, ma in quasi tutti i seggi, è richiesta l’esibizione di certificati in base alla persona avente diritto a esplicitare il voto, bisogna fare quindi una distinzione tra il voto assistito con accompagnatore in cabina (per elettori con impedimenti fisici) e il voto a domicilio
(per elettori intrasportabili); tra il voto in altra sezione per motivi di accessibilità (per elettori con problemi di deambulazione)al voto con la richiesta dei servizi di trasporto e l’accompagnamento fino alla cabina elettorale per persona impossibilitata ad apporre il segno sul simbolo scelto.
Nel voto assistito con accompagnatore in cabina, se una persona ha una o più disabilità tali da rendere un elettore fisicamente invalidato, ha diritto a farsi accompagnare in cabina da un’altra persona che possa aiutarla nell’ espressione del suo voto (articolo 29 Legge 104). Il presupposto per il voto assistito è quindi un impedimento di carattere fisico che ostacola l’effettiva espressione di voto da parte dell’elettore. Per “fisicamente impediti” la legge intende elettori ciechi, affetti da paralisi o impedimenti di analoga gravità, persone che hanno subìto amputazione alle mani. Il disabile votante, può scegliere da chi farsi accompagnare che non è necessariamente un parente ma può essere un elettore iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano, (si veda la Legge n. 17 del 5 febbraio 2003). Tuttavia nel caso di una disabilità non evidente è necessario esibire un apposito certificato rilasciato da medici designati dall’Asl immediatamente e gratuitamente, nel quale deve essere indicato che “l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”. Il certificato viene poi allegato agli atti della sezione elettorale. Per evitare di dover, ogni volta si voti, presentare il certificato, l’interessato può richiedere che venga inserita direttamente sulla sua tessera elettorale l’annotazione al voto assistito, da parte del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.

Affinché la persona disabile possa votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni: l’impedimento fisico è evidente, sulla tessera elettorale dell’elettore con disabilità il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circoscrive la sigla “AVD”, formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole “diritto voto assistito”, l’elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale, attestante che l’infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. Essendo l’impedimento fisico il presupposto per poter votare accompagnati, sono esclusi da questa possibilità di espressione di voto persone con patologie di natura psichica o che incidono sulla capacità intellettiva. Gli elettori affetti da gravissime infermità o in dipendenza da apparecchiature elettromedicali che ne impediscono l’allontanamento da casa, o che sono comunque intrasportabili, possono usufruire del voto domiciliare, previa richiesta da inviare al Sindaco. Il riferimento normativo è la Legge 22 del 27 gennaio 2006, poi modificata dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46, che all’articolo1 comma 1 prevede che« Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore». Per poter acconsentire al voto domiciliare, l’elettore deve innanzitutto essere in possesso di valida certificazione rilasciata ad hoc da medici designati, che attesti la sua condizione di infermità o dipendenza continuativa da apparecchiature salvavita. Dopo di che deve far pervenire al Sindaco del Comune in cui vota, in un periodo compreso tra il 40esimo e il 20 giorno antecedente la data della votazione una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indirizzo completo e un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45esimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Se un elettore deve votare in una sezione nella quale sono presenti barriere architettoniche, è in suo diritto poter esercitare il diritto di voto in altra sezione dello stesso Comune, che sia accessibile, ciò è previsto dall’articolo 1 della LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15 che esplicita chiaramente che per poter esercitare questa opzione, gli elettori devono esibire, insieme al certificato elettorale, una attestazione medica rilasciata gratuitamente dall’autorità sanitaria locale, dalla quale risulti la limitazione o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Può trattarsi anche di attestazioni mediche della autorità sanitaria locale rilasciate in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Inoltre la legge (articolo 29 legge 104/1992) prevede che, nei tre giorni precedenti la votazione, le unità sanitarie locali garantiscano in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15. Infine per assicurare il diritto al voto delle persone con difficoltà motorie, i comuni assicurano un servizio di trasporto pubblico per assicurare il raggiungimento del seggio elettorale senza impedimenti. Si consiglia quindi di consultare in anticipo il proprio comune per conoscere le modalità messe a disposizione. Nel caso in cui l’elettore necessiti di essere accompagnato fino all’esterno della cabina (quindi senza assistenza al suo interno), può farsi accompagnare da una terza persona (familiare o conoscente, ad es): in questo caso non è necessaria l’esibizione di certificati purché poi resti da solo in cabina per esplicitare il voto.